Cessazione automatica del rapporto di lavoro del dirigente medico e illegittimo addebito dell’indennità sostitutiva del preavviso

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FONTE: https://www.studiolegaledoglio.it

L’art. 104 del CCNL dell’Area Sanità del 19.12.2019 disciplina l’ipotesi della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con preavviso (o con corresponsione della relativa indennità sostitutiva).

Com’è noto, il preavviso è il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso e la cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, in caso di dimissioni del dirigente, il termine di preavviso è di tre mesi che decorre dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

L’art. 12, comma 12 del vigente CCNL prevede un’ipotesi particolare di cessazione automatica del rapporto di lavoro dei dirigenti già in servizio a tempo indeterminato, vincitori di concorso presso altra Amministrazione ed esonerati dalla prova.

“[…] sono esonerati dal periodo di prova i dirigenti che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato e almeno superiori a dodici mesi o che lo abbiano già superato, in rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato almeno superiori a dodici mesi, nella medesima qualifica e disciplina, presso Aziende o Enti del comparto. L’esonero determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro”.

Non v’è chi non veda che “l’immediata cessazione” determina l’impossibilità della provvisoria prosecuzione della prestazione lavorativa che, al contrario, è tipica del preavviso.

È, tuttavia, prassi di alcune Aziende applicare, anche al dirigente esonerato dal periodo di prova, la disciplina del preavviso e con essa, considerato che, il più delle volte, non potrà rispettare il termine di tre mesi, la trattenuta di un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non osservato (indennità di mancato preavviso).

In tal modo, l’addebito dell’indennità diventa di fatto automatico, con grave pregiudizio patrimoniale per il dirigente.

Si tratta di una situazione paradossale, considerato che sino all’approvazione del CCNL 19.12.2019 nella medesima situazione, il dirigente poteva richiedere l’aspettativa per motivi personali per un tempo esattamente corrispondente al periodo di prova (art. 14 CCNL 08.06.2000), senza alcun obbligo di preavviso nell’ipotesi in cui, al termine di esso, non avesse fatto rientro nell’Azienda di provenienza (cfr. artt. 14 e 19 CCNL 08.06.2000, quest’ultimo sostituto dall’art. 10 CCNL 10.04.2004).

Aspettativa che non è più contemplata proprio perché, nell’ipotesi considerata, il dirigente è esonerato dal periodo di prova[1].

Ad avviso di chi scrive, la suddetta prassi è illegittima.

Il dirigente, infatti, non può essere tenuto a corrispondere l’indennità di mancato preavviso proprio perché quella disciplina è ontologicamente incompatibile con qualsiasi ipotesi di cessazione automatica.

La circostanza che l’art. 105 del CCNL 19.12.2019 non includa tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, l’esonero dal periodo di prova del dirigente vincitore di concorso è del tutto irrilevante e non può certo comportare l’assoggettamento della suddetta ipotesi all’obbligo di preavviso.

A supporto di tale, direi ovvia, considerazione, appare esplicativa la disposizione di cui all’art. 105, comma 2, laddove le Parti sociali hanno stabilito che nel caso di cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessi “al compimento del limite di età o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio” (art. 105, comma, 1 lett. a), “non è dovuto il preavviso in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista”.

Si tratta, a ben vedere, della medesima situazione.

Anche nel caso di esonero dal periodo di prova, infatti, la risoluzione è automatica, con i conseguenti effetti sul piano giuridico ed economico.

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