Un caso pratico in materia di limiti del pignoramento: l’indennità di funzione pubblica.

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FONTE: https://www.studiolegalepaganini.com

La vicenda in oggetto trae origine da un’esecuzione presso terzi con cui la parte creditrice ha pignorato l’indennità di funzione corrisposta da un Comune e percepita dal debitore esecutato in qualità di amministratore (vice sindaco) del predetto ente.

Esaminata la dichiarazione di quantità resa dal Comune terzo pignorato, dalla quale si evince che tale somma è già gravata da un precedente pignoramento, promosso da un altro creditore, assegnato nella misura di 1/5, il creditore procedente ha chiesto l’assegnazione degli ulteriori 4/5 di tale indennità, deducendo l’integrale pignorabilità del compendio pignorato.

Il Giudice dell’Esecuzione ha dato ragione al creditore procedente sulla base dei principi generali vigenti in materia di espropriazione forzata.

Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e il principio generale è quello della piena pignorabilità di ogni credito, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge (art. 545 c.p.c.) e non suscettibili di interpretazione analogica.

L’indennità di funzione non configura tra le “cose” dichiarate impignorabili o parzialmente pignorabili dal codice di procedura civile o da speciali disposizioni di legge.

L’indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico ha connotati diversi e distinti da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego (cfr. Cass. n.23793/2010).

Inoltre, va preso in considerazione l’art 1.del DPR 180/1950 che dispone l’impignorabilità degli stipendi, con le eccezioni espressamente stabilite, e rilevato che il relativo regolamento di esecuzione, approvato con DPR 28 luglio 1950 n.895 (recante “regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1950 n.180”) all’articolo 1, delimita l’ambito di applicazione del testo unico 180/1950 stabilendo che le relative disposizioni “non si applicano alle somme che dallo Stato e dagli altri enti o imprese pubbliche siano dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza”.

Anche la Corte di Cassazione ha affermato l’estraneità al campo di applicazione della “disciplina intesa a sottrarre totalmente o parzialmente, all’azione esecutiva dei creditori, i compensi corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni ai propri collaboratori” (Cass. n.8789/1996)

Pertanto, il Giudice dell’Esecuzione ha ritenuto che l’emolumento pignorato sia qualificabile come indennizzo per carica elettiva e non per lavoro dipendente o assimilabile e pertanto tale indennità debba essere pignorata per l’intero importo senza alcun limite, assegnando così gli ulteriori 4/5 dell’indennità di funzione dovuta dal Comune all’esecutato.

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